Il dubbio è stato sollevato ieri da un comunicato stampa del Germoglio che evidenziava diverse criticità nella realizzazione del marciapiedi che dalla discesa del Conad arriva al passaggio e livello prima dell’istituto Agrario. Approfondendo l’argomento abbiamo scoperto (il segreto di Pulcinella) che addirittura per realizzare il muro di contenimento in cemento armato, il Comune non ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica, obbligatoria anche per i comuni. Infatti: ” per le opere pubbliche dei comuni (si noti, dei soli comuni e non di tutti gli enti locali) la deliberazione che approva il progetto o autorizza l’opera ha i medesimi effetti della concessione edilizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, sempre che il progetto sia assistito dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554 del 1999. La norma conferna una sorta di abolitio criminis, è cioè abolito il reato di costruzione senza titolo, limitatamente alle opere comunali; tale abolizione è retroattiva per il principio del favor rei di cui all’articolo 2, terzo comma, codice penale. Peraltro costituisce ostacolo al verificarsi di questi inconvenienti l’obbligatorio parere di regolarità tecnica da apporsi in via preventiva sulla proposta di deliberazione, da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (resta la curiosità di sapere cosa è successo in merito a questo aspetto, visto che il quesito non ne fa accenno).La norma tuttavia non esonera l’ente locale dall’obbligo di munirsi di autorizzazione paesaggistica, il cui omesso rilascio configura il reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Corte di cassazione, Sez. III penale, 16 gennaio 1996; in relazione all’articolo 8, comma 13, decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, norma identica a quella in commento). Non a caso la norma procedurale invocata rinvia alla validazione di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 554 del 1999 il quale prescrive che sia verificata «l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto» (quindi anche l’autorizzazione paesaggistica). L’assenza della predetta verifica rende illegittima la deliberazione di approvazione ai fini urbanistici sostitutiva del permesso di costruire; quindi mancando l’autorizzazione paesaggistica l’inizio dei lavori integra il reato ex articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004.Qualora l’approvazione del progetto non sia stata preceduta dall’autorizzazione ai fini paesaggistici, essa risulta illegittima, anche se l’autorizzazione potrà essere acquisita successivamente, in via di sanatoria (purché prima dell’inizio dei lavori, in quanto diversamente la sanatoria non è pacifica anzi, di norma, è preclusa); fino ad allora (o col diniego dell’autorizzazione) il progetto non sarà realizzabile e l’inizio dei lavori sarà sanzionato per effetto dell’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ma non sotto il profilo strettamente urbanistico, per i motivi espressi in precedenza”. Perdonate i troppi tecnicismi, ma sono norme scritte dalle Istituzioni preposte, in sostanza, anche il Comune di Larino doveva richiedere, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione paesaggistica e non l’ha fatto Intanto ieri dopo aver letto il comunicato del Germoglio, i tecnici del Comune sono entrati in fibrillazione, e si, perché il danno è fatto e pure grosso. Senza girarci intorno, secondo voi che leggete, anche in questo caso gli amministratori sceglieranno il silenzio coprendo i colpevoli? Parliamo di tecnici pagati dai contribuenti e scelti dal Sindaco, si assumeranno le loro responsabilità? |